Art. 25
Accordo

Art. 25

209 / 218
In vigore dal 27 feb 1976
. 1. La Commissione e la Banca si accertano delle condizioni alle quali gli aiuti della Comunità che esse gestiscono rispettivamente sono posti in atto dagli Stati ACP, dai paesi e territori e dai dipartimenti francesi d'oltremare o dagli altri eventuali beneficiari. 2. Esse si accertano inoltre, ciascuna per quanto la riguarda, in stretto collegamento con le autorità responsabili del o dei paesi interessati, delle condizioni alle quali le realizzazioni finanziate mediante aiuti comunitari sono utilizzate dai beneficiari. 3. In occasione degli esami previsti ai paragrafi 1 e 2, la Commissione e la Banca verificano in quale misura siano stati raggiunti gli obiettivi previsti all', paragrafo 2 della Convenzione, all' del Protocollo n. 2 della Convenzione e alle corrispondenti disposizioni della decisione. 4. La Commissione informa il Consiglio, almeno una volta all'anno, in merito al rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Il Consiglio, deliberando alla maggioranza qualificata prevista allo , paragrafo 4, prende i provvedimenti necessari.
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