Accordo

Art. 18

In vigore dal 27 feb 1976
. 1. Presso la Commissione è istituito un Comitato composto di rappresentanti dei Governi degli Stati membri, in appresso denominato Comitato del FES. Il Comitato del FES è presieduto da un rappresentante della Commissione; il segretariato è assicurato dalla Commissione. Un rappresentante della Banca partecipa ai lavori. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce il regolamento interno del Comitato del FES. 3. In seno al Comitato del FES, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione seguente: Belgio............................... 6 Danimarca............................. 3 Germania............................. 25 Francia.............................. 25 Irlanda.............................. 2 Italia.............................. 12 Lussemburgo............................ 1 Paesi Bassi............................ 8 Regno Unito............................ 18 4. Il Comitato del FES si pronuncia alla maggioranza qualificata di 69 voti.
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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-a-18

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Art. 18 Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975. — Testo vigente | Portale Normativo