Accordo
Art. 14
In vigore dal 27 feb 1976
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1. La Commissione istruisce i progetti che, in applicazione dell' della Convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, possono essere finanziati mediante sovvenzioni o mediante prestiti speciali con le risorse del Fondo.
2. La Banca istruisce i progetti che, in applicazione del suo statuto e dell' della Convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, possono essere finanziati mediante prestiti su fondi propri, con o senza abbuoni, o mediante capitali di rischio.
3. I progetti inerenti ai settori industriale, minerario e turistico sono presentati alla Banca, che esamina se essi possono beneficiare di una delle forme di aiuto da essa gestite.
4. Se, durante l'istruzione di un progetto o programma d'azioni da parte della Commissione o della Banca, appare che esso non può essere finanziato con una delle forme di aiuto da esse rispettivamente gestite, ciascuna di esse trasmette tali domande all'altra istituzione, previo accordo dell'eventuale beneficiario.
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