Accordo

Art. 14

In vigore dal 27 feb 1976
. 1. La Commissione istruisce i progetti che, in applicazione dell' della Convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, possono essere finanziati mediante sovvenzioni o mediante prestiti speciali con le risorse del Fondo. 2. La Banca istruisce i progetti che, in applicazione del suo statuto e dell' della Convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, possono essere finanziati mediante prestiti su fondi propri, con o senza abbuoni, o mediante capitali di rischio. 3. I progetti inerenti ai settori industriale, minerario e turistico sono presentati alla Banca, che esamina se essi possono beneficiare di una delle forme di aiuto da essa gestite. 4. Se, durante l'istruzione di un progetto o programma d'azioni da parte della Commissione o della Banca, appare che esso non può essere finanziato con una delle forme di aiuto da esse rispettivamente gestite, ciascuna di esse trasmette tali domande all'altra istituzione, previo accordo dell'eventuale beneficiario.
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Art. 14 Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975. — Testo vigente | Portale Normativo