Accordo
Art. 10
In vigore dal 27 feb 1976
.
1. I pagamenti effettuati alla Banca a titolo dei prestiti speciali concessi agli Stati ACP, ai paesi e territori e ai dipartimenti francesi d'oltremare dopo il 1 giugno 1964, nonché i proventi e i redditi delle operazioni di capitali di rischio effettuate dopo il 1 febbraio 1971 a favore di tali Stati, paesi, territori e dipartimenti, sono versati agli Stati membri proporzionalmente ai loro contributi al Fondo da cui tali somme provengono, a meno che il Consiglio non decida all'unanimità, su proposta della Commissione, di accantonarli o di destinarli ad altre operazioni.
Le commissioni dovute alla Banca per la gestione dei prestiti e delle operazioni di cui al primo comma vengono previamente dedotte da tali somme.
2. L'importo delle sovvenzioni del Fondo fissato all', paragrafo 3, lettera a) è aumentato degli altri eventuali introiti del Fondo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-a-10