Accordo

Art. 5

In vigore dal 27 feb 1976
. Per il finanziamento degli abbuoni di interessi di cui all' del Protocollo n. 2 della Convenzione e alle disposizioni corrispondenti della decisione, viene riservato un importo massimo di 100 milioni di unità di conto sulle sovvenzioni previste all', paragrafo 3, lettere a) e b). La quota di tale importo non investita alla scadenza del periodo di concessione dei prestiti della Banca sarà nuovamente disponibile a titolo delle sovvenzioni. Il Consiglio, su proposta comune della Commissione e della Banca, può decidere un aumento di questo massimale.
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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-a-5

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