Accordo
Art. 5
In vigore dal 27 feb 1976
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Per il finanziamento degli abbuoni di interessi di cui all' del Protocollo n. 2 della Convenzione e alle disposizioni corrispondenti della decisione, viene riservato un importo massimo di 100 milioni di unità di conto sulle sovvenzioni previste all', paragrafo 3, lettere a) e b). La quota di tale importo non investita alla scadenza del periodo di concessione dei prestiti della Banca sarà nuovamente disponibile a titolo delle sovvenzioni.
Il Consiglio, su proposta comune della Commissione e della Banca, può decidere un aumento di questo massimale.
Storico versioni
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