Accordo

Art. 7

In vigore dal 27 feb 1976
. 1. Entro un mese dall'entrata in vigore della Convenzione e, successivamente, anteriormente al 1 settembre di ogni anno, la Commissione elabora uno stato di previsione degli impegni da effettuare durante ciascun esercizio finanziario, tenendo conto delle previsioni della Banca per le operazioni della cui gestione essa è incaricata, e comunica tale stato di previsione al Consiglio. 2. Alle stesse condizioni, la Commissione stabilisce e comunica al Consiglio l'importo complessivo dei pagamenti da prevedere per ciascun esercizio. In base a tale importo e tenuto conto delle necessità di tesoreria, comprese quelle per far fronte alle spese derivanti dall'applicazione del sistema di cui al titolo II della Convenzione ed alle disposizioni corrispondenti della decisione, essa stabilisce uno scadenzario delle richieste di contributi che determinerà la loro esigibilità; le modalità di versamento di tali contributi da parte degli Stati membri sono determinate dal regolamento finanziario di cui all'. La Commissione sottopone lo scadenzario al Consiglio che si pronuncia alla maggioranza qualificata di cui all', paragrafo 4. Qualora i contributi siano insufficienti per far fronte alle effettive necessità del Fondo nell'esercizio considerato, la Commissione sottopone proposte di versamenti complementari al Consiglio, che si pronuncia al più presto alla maggioranza qualificata di cui all', paragrafo 4. 3. I fondi provenienti dalle richieste di contributi di cui al paragrafo 2, fino al loro impiego da parte della Commissione per il finanziamento dei progetti, programmi o trasferimenti approvati alle condizioni di cui agli articoli da 11 a 21 da 26 a 30, rimangono depositati sui conti speciali aperti da ogni Stato membro presso il Tesoro nazionale o presso organismi che essa designa secondo le modalità fissate dal regolamento finanziario di cui all'. 4. A decorrere dalla data della loro esigibilità, e per la durata del loro deposito nei conti speciali di cui al paragrafo 3, i fondi conservano il loro valore in unità di conto corrispondente al tasso di cambio in vigore per tale unità di conto il giorno della loro esigibilità. Le modalità di applicazione del presente paragrafo saranno definite nel regolamento finanziario di cui all'.
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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-a-7

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Art. 7 Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975. — Testo vigente | Portale Normativo