Accordo
Art. 2
In vigore dal 27 feb 1976
.
All'importo di cui all', paragrafo 2, si aggiungono, fino a concorrenza di 400 milioni di unità di conto, prestiti concessi dalla Banca, sui propri fondi, alle condizioni da essa fissate in conformità delle disposizioni del suo statuto.
Questi prestiti sono destinati:
a) fino a concorrenza di 390 milioni di unità di conto, ad operazioni di finanziamento da realizzare negli Stati ACP;
b) fino a concorrenza di 10 milioni di unità di conto, ad operazioni di finanziamento da realizzare nei paesi e territori e nei dipartimenti francesi d'oltremare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-a-2