Accordo
Art. 1
In vigore dal 27 feb 1976
ACCORDO INTERNO
relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità.
I rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio,
Visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in appresso denominato il Trattato,
Considerando che la Convenzione ACP-CEE di Lomè, in appresso denominata la Convenzione, ha fissato in 3.390 milioni di unità di conto l'importo globale degli aiuti della Comunità agli Stati ACP;
Considerando che i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno convenuto, il 16 gennaio 1975, di fissare in 150 milioni di unità di conto l'importo dell'aiuto, a carico del Fondo europeo di sviluppo, a favore dei paesi e territori d'oltre mare che intrattengono relazioni particolari con la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito, in appresso denominati paesi e territori, e dei dipartimenti francesi d'oltremare; che sono altresì previsti fino a concorrenza di 10 milioni di unità di conto interventi della Banca europea per gli investimenti, in appresso denominata Banca, sulle sue risorse nei paesi e territori e nei dipartimenti francesi d'oltremare;
Considerando che con decisione del 21 aprile 1975, il Consiglio ha definito l'unità di conto da applicare nell'ambito della Convenzione;
Considerando che, per l'attuazione della Convenzione e della decisione relativa, ai paesi e territori, in appresso denominata la decisione, è necessario istituire un quarto Fondo europeo di sviluppo e fissare le modalità per la sua dotazione nonché i contributi degli Stati membri a quest'ultima;
Considerando che è necessario stabilire le norme per la gestione della cooperazione finanziaria, determinare la procedura di programmazione, di esame e di approvazione degli aiuti e definire le modalità di controllo dell'impiego degli aiuti;
Considerando che è necessario istituire un Comitato dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri presso la Commissione e un Comitato analogo presso la Banca;
Considerando che è opportuno assicurare l'armonizzazione dei lavori svolti dalla Commissione e dalla Banca per l'applicazione della Convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione e che è pertanto auspicabile, nella misura del possibile, che la composizione dei Comitati istituiti presso la Commissione e presso la Banca sia identica;
Considerando che il Consiglio ha adottato il 16 luglio 1974 una risoluzione sull'armonizzazione ed il coordinamento delle politiche di cooperazione degli Stati membri;
Previa consultazione della Commissione delle Comunità europee,
Hanno convenuto le disposizioni che seguono:
.
1. Gli Stati membri istituiscono un Fondo, europeo di sviluppo, in appresso denominato il Fondo.
2. Il Fondo è dotato di un importo di 3.150 milioni di unità di conto messi a sua disposizione dagli Stati membri secondo la seguente ripartizione:
Belgio.............. 196,875 milioni di unità di conto Danimarca............. 75,600 milioni di unità di conto Germania............. 817,425 milioni di unità di conto Francia.............. 817,425 milioni di unità di conto Irlanda.............. 18,900 milioni di unità di conto Italia.............. 378,000 milioni di unità di conto Lussemburgo............. 6,300 milioni di unità di conto Paesi Bassi............ 250,425 milioni di unità di conto Regno Unito............ 589,050 milioni di unità di conto
3. L'importo di cui al paragrafo 2 è così suddiviso:
a) 3.000 milioni di unità di conto per gli Stati ACP, di cui:
2.100 milioni di unità di conto sotto forma di sovvenzioni;
430 milioni di unità di conto sotto forma di prestiti speciali;
95 milioni di unità di conto sotto forma di capitali di rischio;
375 milioni di unità di conto sotto forma di trasferimenti, a norma del titolo II della Convenzione;
b) 130 milioni di unità di conto per i paesi e territori e i dipartimenti francesi d'oltremare, di cui:
65 milioni di unità di conto sotto forma di sovvenzioni;
40 milioni di unità di conto sotto forma di prestiti speciali;
5 milioni di unità di conto sotto forma di capitali di rischio;
20 milioni di unità di conto di riserva.
c) 20 milioni di unità di conto sotto forma di trasferimenti per i paesi e territori, a norma delle disposizioni della decisione relativa al sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione.
4. Nel caso in cui un paese o territorio divenuto indipendente aderisca alla Convenzione, gli importi indicati al paragrafo 3, lettera b) sono diminuiti e quelli indicati al paragrafo 3, lettera a) aumentati corrispondentemente con decisione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.
5. In tal caso il paese interessato continuerà a beneficiare della dotazione prevista al paragrafo 3, lettera c), ma secondo le norme di gestione del titolo II della Convenzione.
G.U. n. l. 104 del 24 aprile 1975, npag. 35.
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