Accordo
Art. 4
In vigore dal 27 feb 1976
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Durante i primi due anni di applicazione della Convenzione, può essere impegnato sotto forma di capitali di rischio un importo massimo di 40 milioni di unità di conto.
La Commissione e la Banca, inviano al Consiglio una relazione congiunta sull'esperienza dei primi due anni. Alla luce di tale relazione il Consiglio può rivedere l'importo messo a disposizione della Banca entro il limite di 100 milioni di unità di conto di cui all', paragrafo 3, lettere a) e b), fermo restando che le somme rese disponibili completano la dotazione prevista per i prestiti speciali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-a-4