Accordo

Art. 4

In vigore dal 27 feb 1976
. Durante i primi due anni di applicazione della Convenzione, può essere impegnato sotto forma di capitali di rischio un importo massimo di 40 milioni di unità di conto. La Commissione e la Banca, inviano al Consiglio una relazione congiunta sull'esperienza dei primi due anni. Alla luce di tale relazione il Consiglio può rivedere l'importo messo a disposizione della Banca entro il limite di 100 milioni di unità di conto di cui all', paragrafo 3, lettere a) e b), fermo restando che le somme rese disponibili completano la dotazione prevista per i prestiti speciali.
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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-a-4

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Art. 4 Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975. — Testo vigente | Portale Normativo