Accordo

Art. 8

In vigore dal 27 feb 1976
. 1. Le eventuali rimanenze del Fondo sono impiegate fino a esaurimento secondo le stesse modalità previste dalla Convenzione, dalla decisione e dal presente Accordo. 2. Gli Stati membri si impegnano a versare, allo scadere del presente Accordo e alle condizioni previste all', la parte dei loro contributi che non è ancora stata richiesta.
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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-a-8

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