Accordo

Art. 9

In vigore dal 27 feb 1976
. 1. Gli Stati membri si impegnano - in proporzione alla loro sottoscrizione al capitale della Banca - a rendersi garanti verso la Banca medesima, rinunciando al beneficio di escussione per tutti gli impegni finanziari risultanti per i mutuatari dai contratti di prestito conclusi dalla Banca su fondi propri in applicazione della Convenzione e della decisione. 2. Tale garanzia, destinata alla copertura di ogni rischio, è limitata al 30 per cento dell'imporlo complessivo dei crediti aperti dalla Banca a titolo dei contratti di prestito. 3. Gli impegni risultanti dai paragrafi 1 e 2 formeranno oggetto di contratti di garanzia tra ciascuno Stato membro e la Banca. 4. Qualora la Comunità concluda nuovi Accordi che prevedono interventi della Banca con fondi propri a favore di paesi situati fuori della Comunità, il presente articolo potrebbe essere completato, alle condizioni convenute con la Banca, in modo che la garanzia degli Stati membri si applichi globalmente e secondo la percentuale definita al paragrafo 2 ai prestiti concessi in tal caso ai suddetti paesi.
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