Accordo
Art. 11
In vigore dal 27 feb 1976
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1. Fatti salvi gli e ferme restando le attribuzioni della Banca per la gestione di talune forme di aiuto, il Fondo è gestito dalla Commissione secondo le modalità fissate dal regolamento finanziario di cui all'.
2. Fatti salvi gli , i capitali di rischio e gli abbuoni di interessi finanziati con le risorse del Fondo sono gestiti dalla Banca, per conto della Comunità, in conformità del suo statuto e secondo le modalità fissate dal regolamento finanziario di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-a-11