Accordo

Art. 11

In vigore dal 27 feb 1976
. 1. Fatti salvi gli e ferme restando le attribuzioni della Banca per la gestione di talune forme di aiuto, il Fondo è gestito dalla Commissione secondo le modalità fissate dal regolamento finanziario di cui all'. 2. Fatti salvi gli , i capitali di rischio e gli abbuoni di interessi finanziati con le risorse del Fondo sono gestiti dalla Banca, per conto della Comunità, in conformità del suo statuto e secondo le modalità fissate dal regolamento finanziario di cui all'.
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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-a-11

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Art. 11 Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975. — Testo vigente | Portale Normativo