Accordo
Art. 6
In vigore dal 27 feb 1976
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Tutte le operazioni finanziarie a favore degli Strati ACP, dei paesi e territori e dei dipartimenti francesi d'oltremare, si effettuano alle condizioni previste dal presente Accordo e sono imputate al Fondo, ad eccezione dei prestiti concessi dalla Banca sui propri fondi.
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