Art. 10
Accordo

Art. 10

194 / 218
In vigore dal 27 feb 1976
. 1. I pagamenti effettuati alla Banca a titolo dei prestiti speciali concessi agli Stati ACP, ai paesi e territori e ai dipartimenti francesi d'oltremare dopo il 1 giugno 1964, nonché i proventi e i redditi delle operazioni di capitali di rischio effettuate dopo il 1 febbraio 1971 a favore di tali Stati, paesi, territori e dipartimenti, sono versati agli Stati membri proporzionalmente ai loro contributi al Fondo da cui tali somme provengono, a meno che il Consiglio non decida all'unanimità, su proposta della Commissione, di accantonarli o di destinarli ad altre operazioni. Le commissioni dovute alla Banca per la gestione dei prestiti e delle operazioni di cui al primo comma vengono previamente dedotte da tali somme. 2. L'importo delle sovvenzioni del Fondo fissato all', paragrafo 3, lettera a) è aumentato degli altri eventuali introiti del Fondo.
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