Art. 18
Accordo

Art. 18

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In vigore dal 27 feb 1976
. 1. Presso la Commissione è istituito un Comitato composto di rappresentanti dei Governi degli Stati membri, in appresso denominato Comitato del FES. Il Comitato del FES è presieduto da un rappresentante della Commissione; il segretariato è assicurato dalla Commissione. Un rappresentante della Banca partecipa ai lavori. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce il regolamento interno del Comitato del FES. 3. In seno al Comitato del FES, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione seguente: Belgio............................... 6 Danimarca............................. 3 Germania............................. 25 Francia.............................. 25 Irlanda.............................. 2 Italia.............................. 12 Lussemburgo............................ 1 Paesi Bassi............................ 8 Regno Unito............................ 18 4. Il Comitato del FES si pronuncia alla maggioranza qualificata di 69 voti.
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