Accordo
Art. 22
206 / 218In vigore dal 27 feb 1976
.
1. Presso la Banca o istituito un Comitato composto di rappresentanti dei Governi degli Stati membri, in appresso denominato Comitato dell'.
Il Comitato dell' è presieduto dal rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dei Governatori della Banca; il segretariato e assicurato dalla Banca.
Un rappresentante della Commissione partecipa ai lavori.
2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce il regolamento interno del Comitato dell'.
3. In seno al Comitato dell', ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all', paragrafo 3.
4. Il Comitato dell' si pronuncia alla maggioranza qualificata di 69 voti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-a-22