Art. 16
Accordo

Art. 16

200 / 218
In vigore dal 27 feb 1976
. La Commissione comunica agli Stati membri le informazioni raccolte presso gli Stati ACP sul contenuto e sulle prospettive del loro piano di sviluppo, sugli obiettivi che essi si sono fissati nonché sui progetti già conosciuti e capaci di conseguire tali obiettivi. Questa disposizione si applica anche per quanto riguarda i paesi e territori nonché i dipartimenti francesi d'oltremare. La Commissione elabora tali informazioni d'intesa con la Banca per quanto riguarda quest'ultima. Nello stesso tempo gli Stati membri informano la Commissione degli aiuti bilaterali concessi o presi in considerazione. Inoltre, la Commissione trasmette al Comitato del FES, di cui all', i dati disponibili sugli altri aiuti bilaterali e multilaterali concessi o presi in considerazione a favore degli Stati ACP interessati. A tal fine, e per consentire agli Stati membri di documentarsi, essa raccoglie ogni utile informazione sugli aiuti agli Stati ACP, ai paesi e territori e ai dipartimenti francesi d'oltremare, previsti o concessi sia dagli Stati membri, sia dalle istituzioni internazionali o da altre fonti d'aiuti. Ciascuno Stato membro trasmette periodicamente alla Commissione i dati disponibili.
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