Convenzione

Art. 34

In vigore dal 19 set 1975
Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un lavoratore di uno dei due Stati contraenti occupato nel territorio dell'altro Stato e che abbia causato o che potrà causare sia la morte, sia una incapacità permanente, totale o parziale, deve essere notificato senza indugio da parte dell'istituzione competente alla rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato di cui l'infortunato sia cittadino e all'istituzione dell'altro Stato.
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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432#art-c-34

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Art. 34 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974. — Testo vigente | Portale Normativo