Convenzione
Art. 34
17 / 58In vigore dal 19 set 1975
Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un lavoratore di uno dei due Stati contraenti occupato nel territorio dell'altro Stato e che abbia causato o che potrà causare sia la morte, sia una incapacità permanente, totale o parziale, deve essere notificato senza indugio da parte dell'istituzione competente alla rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato di cui l'infortunato sia cittadino e all'istituzione dell'altro Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-07-26;432#art-c-34