Convenzione
Art. 35
In vigore dal 19 set 1975
1) Quando un lavoratore, un titolare di pensione o rendita o un familiare muore sul territorio di uno Stato contraente diverso dallo Stato competente, il decesso è considerato come sopraggiunto sul territorio di quest'ultimo Stato.
2) L'istituzione competente è tenuta ad accordare gli assegni in caso di decesso dovuti a titolo della legislazione che essa applica anche se il beneficiario risiede sul territorio dell'altro Stato contraente.
3) Le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo sono pure applicabili al caso nel quale il decesso è conseguenza di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-07-26;432#art-c-35