Convenzione

Art. 39

In vigore dal 19 set 1975
Se la legislazione dello Stato competente prevede che il calcolo della prestazione si basa sull'importo del salario precedente, l'istituzione competente tiene conto esclusivamente del salario percepito dall'interessato per l'ultima occupazione che egli ha svolto sul territorio di detto Stato.
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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432#art-c-39

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Art. 39 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974. — Testo vigente | Portale Normativo