Convenzione

Art. 37

In vigore dal 19 set 1975
1) Il lavoratore in disoccupazione completa che, tenuto conto di quanto disposto all', soddisfa alle condizioni prescritte dalla legislazione sammarinese per aver diritto alle prestazioni e che si reca o risiede nel territorio italiano, ha diritto a beneficiare delle prestazioni previste dalla legislazione italiana, ivi comprese le prestazioni per carichi familiari, per il periodo previsto dalla medesima legislazione, tenuto conto dei periodi durante i quali il lavoratore abbia eventualmente già beneficiato di prestazioni ai sensi della legislazione sammarinese. 2) Il lavoratore in disoccupazione completa che, tenuto conto di quanto disposto all', soddisfa alle condizioni prescritte dalla legislazione italiana per avere diritto alle prestazioni e che si reca o risiede nel territorio sammarinese ha diritto a beneficiare delle prestazioni previste dalla legislazione italiana, ivi comprese le prestazioni per carichi familiari, per il periodo previsto dalla medesima legislazione, tenuto conto dei periodi durante i quali il lavoratore abbia già eventualmente beneficiato di prestazioni ai sensi della legislazione italiana. 3) Al fine di poter beneficiare delle prestazioni ai sensi dei precedenti paragrafi, l'interessato dovrà osservare tutte le modalità che verranno appositamente previste dall'accordo amministrativo di cui all'.
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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432#art-c-37

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Art. 37 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974. — Testo vigente | Portale Normativo