Convenzione

Art. 32

In vigore dal 19 set 1975
In caso di aggravamento della silicosi o dell'asbestosi indennizzata ai sensi dell', sono applicabili le seguenti disposizioni: a) l'istituzione competente che ha concesso le prestazioni ai sensi dell' è tenuta ad erogare le prestazioni tenendo conto dell'aggravamento secondo la legislazione che essa applica; b) l'onere delle prestazioni in natura e in denaro rimane ripartito tra le istituzioni che partecipano all'onere delle prestazioni precedenti ai sensi del secondo comma dell'. Tuttavia, se la vittima ha svolto nuovamente un'attività che può provocare o aggravare la malattia professionale considerata, sotto la legislazione dell'altro Stato contraente in cui essa aveva già svolto un'attività della stessa natura, l'istituzione di questo Stato sopporta l'onere delle prestazioni in natura e in denaro corrisposte per l'aggravamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432#art-c-32

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo