Convenzione
Art. 31
In vigore dal 19 set 1975
Qualora si accerti che l'assicurato abbia subito un aggravamento della malattia professionale, indennizzata ai sensi dell', si applicano nei suoi confronti le seguenti disposizioni:
se l'assicurato non ha esercitato ulteriormente lavorazioni suscettibili di provocare o di aggravare la malattia, oppure le ha esercitate nel territorio dello Stato in base alla cui legislazione è stato indennizzato, anche per la maggiorazione di indennizzo si applica detta legislazione;
se l'assicurato ha esercitato lavorazioni suscettibili di provocare o di aggravare la malattia sul territorio dell'altro Stato egli avrà diritto ad essere indennizzato secondo la legislazione di questo Stato per la differenza tra il grado d'incapacità già indennizzato ed il nuovo grado riconosciutogli.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-07-26;432#art-c-31