Convenzione

Art. 26

In vigore dal 19 set 1975
La concessione da parte dell'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza delle protesi e delle altre prestazioni in natura di grande importanza è subordinata, salvo casi di urgenza assoluta, alla autorizzazione dell'istituzione competente.
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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432#art-c-26

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