Convenzione

Art. 30

In vigore dal 19 set 1975
Qualora un assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato adibito nei territori di entrambi gli Stati contraenti ad attività suscettibili di provocare la malattia secondo quanto previsto dalle legislazioni degli Stati stessi, si applica nei suoi confronti la legislazione di quello Stato nel cui territorio l'assicurato ha da ultimo svolto tale attività rischiosa. Nel caso di silicosi o asbestosi gli oneri delle prestazioni in natura e in denaro derivanti dalla applicazione del presente articolo sono ripartiti fra le istituzioni competenti degli Stati contraenti proporzionalmente alla durata dei periodi di esposizione al rischio morbigeno, secondo le modalità che saranno stabilite nell'accordo amministrativo di cui all'.
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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432#art-c-30

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Art. 30 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974. — Testo vigente | Portale Normativo