Convenzione

Art. 33

In vigore dal 19 set 1975
Nel caso in cui si verifichi in uno dei due Stati un infortunio sul lavoro o una malattia professionale a carico di un assicurato portatore di postumi per un precedente infortunio o per una precedente malattia professionale verificatisi nell'altro Stato, l'istituzione competente per il nuovo evento terrà conto della precedente lesione come se si fosse verificata sotto la propria legislazione ai fini della valutazione del grado di invalidità al lavoro. Tuttavia, qualora per il precedente infortunio o per la precedente malattia professionale verificatasi nell'altro Stato contraente l'assicurato fosse già titolare di rendita, l'istituzione competente per il nuovo evento, se tenuta alla costituzione di una rendita, provvederà a corrispondere la sola differenza.
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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432#art-c-33

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