Convenzione

Art. 38

In vigore dal 19 set 1975
1) Nel caso previsto dall', paragrafo 1), le prestazioni vengono erogate dall'istituzione competente italiana e rimborsate dall'istituzione competente sammarinese nella misura forfettaria che verrà concordata dalle due istituzioni. 2) Nel caso previsto dall', paragrafo 2), le prestazioni vengono erogate dall'istituzione competente sammarinese e rimborsate dall'istituzione competente italiana sulla base delle spese effettivamente sostenute. 3) Nell'accordo amministrativo previsto all' verranno concordate le modalità per l'effettuazione dei rimborsi di cui ai precedenti paragrafi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432#art-c-38

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo