Convenzione
Art. 38
In vigore dal 19 set 1975
1) Nel caso previsto dall', paragrafo 1), le prestazioni vengono erogate dall'istituzione competente italiana e rimborsate dall'istituzione competente sammarinese nella misura forfettaria che verrà concordata dalle due istituzioni.
2) Nel caso previsto dall', paragrafo 2), le prestazioni vengono erogate dall'istituzione competente sammarinese e rimborsate dall'istituzione competente italiana sulla base delle spese effettivamente sostenute.
3) Nell'accordo amministrativo previsto all' verranno concordate le modalità per l'effettuazione dei rimborsi di cui ai precedenti paragrafi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-07-26;432#art-c-38