Convenzione

Art. 43

In vigore dal 19 set 1975
1) Salvo quanto disposto all', se, secondo la legislazione di uno Stato contraente, le prestazioni sono calcolate in rapporto all'ammontare dei salari percepiti o dei contributi versati, i salari o i contributi relativi ai periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altro Stato contraente, sono presi in considerazione dall'istituzione che determina le prestazioni sulla base della media dei salari o dei contributi accertati per i periodi di assicurazione compiuti sotto la propria legislazione. 2) Qualora la legislazione applicata dallo Stato contraente cui appartiene l'istituzione che procede alla determinazione delle prestazioni preveda che l'importo delle prestazioni stesse sia stabilito tenendo conto dei familiari a carico dell'interessato, debbono essere presi in considerazione anche i familiari che risiedono nel territorio dell'altro Stato contraente.
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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432#art-c-43

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Art. 43 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974. — Testo vigente | Portale Normativo