ConvenzioneTitolo IV

Art. 45

In vigore dal 19 set 1975
1) Le autorità competenti degli Stati contraenti: a) si comunicano tutte le informazioni concernenti le disposizioni prese per l'applicazione della presente convenzione; b) si comunicano tutte le informazioni relative alle modifiche della loro legislazione, che possono avere conseguenze sull'applicazione della presente convenzione. 2) Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, le autorità e le istituzioni degli Stati contraenti collaborano tra loro, come se si trattasse dell'applicazione della loro propria legislazione. La collaborazione amministrativa di tali autorità e istituzioni, in linea di massima è gratuita. Tuttavia, le autorità competenti degli Stati contraenti possono concordare il rimborso di talune spese. 3) Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, le autorità e le istituzioni degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra loro, nonché con le persone interessate o con i loro mandatari o rappresentanti. Essi possono anche valersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Stato, del tramite delle autorità diplomatiche o consolari.
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