ConvenzioneTitolo IV

Art. 50

In vigore dal 19 set 1975
Le domande, dichiarazioni, ricorsi e altri documenti che ai fini dell'applicazione della legislazione di uno Stato contraente avrebbero dovuto essere presentati entro un termine determinato presso un'autorità, una istituzione o un altro organismo di tale Stato sono ricevibili se presentati nello stesso termine presso un'autorità, una istituzione o un altro organismo corrispondente dell'altro Stato. In tal caso l'autorità, l'istituzione o l'organismo che ha ricevuto tali domande, dichiarazioni, ricorsi e altri documenti li trasmette senza indugio all'autorità, all'istituzione o all'organismo competente del primo Stato direttamente o per il tramite delle autorità competenti degli Stati contraenti dandone notizia all'interessato. La data alla quale tali domande, dichiarazioni, ricorsi e altri documenti sono stati presentati presso un'autorità, una istituzione o un organismo del secondo Stato è considerata come data di presentazione presso l'autorità, l'istituzione o l'organismo competente a riceverli.
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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432#art-c-50

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