ConvenzioneTitolo IV

Art. 53

In vigore dal 19 set 1975
Qualora i contributi assicurativi siano stati versati ad una istituzione di uno dei due Stati contraenti, mentre avrebbero dovuto essere versati ad una istituzione dell'altro Stato, la prima istituzione sarà considerata competente finché la competenza non sia stata definita di comune accordo tra le autorità competenti dei due Stati contraenti o la controversia non sarà stata risolta definitivamente in conformità dell'.
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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432#art-c-53

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