Convenzione›Titolo IV
Art. 55
In vigore dal 19 set 1975
1) Le disposizioni della presente convenzione si applicano anche agli eventi assicurativi che si sono verificati prima della sua entrata in vigore. Nell'applicazione della presente convenzione devono essere presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore.
2) Le prestazioni non ancora richieste alla data di entrata in vigore della presente convenzione sono determinate su domanda in conformità alla presente convenzione e alle legislazioni interne. Le prestazioni determinate o richieste prima dell'entrata in vigore della presente convenzione sono concesse o eventualmente determinate di nuovo in conformità alla presente convenzione e alle legislazioni interne; non costituisce ostacolo la efficacia giuridica di precedenti decisioni.
3) Se i diritti anteriormente liquidati sono stati soddisfatti mediante pagamento forfettario a causa di un periodo di assicurazione insufficiente e se, con l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione sulla totalizzazione dei periodi di assicurazione l'interessato soddisfa alle condizioni richieste per l'attribuzione di una pensione, egli può domandare la revisione del trattamento già fattogli.
Detta revisione sarà effettuata da ciascuno Stato contraente secondo la propria legislazione.
4) Per i periodi anteriori all'entrata in vigore della presente convenzione non sono pagate prestazioni in base alle disposizioni in essa contenute.
5) Le disposizioni di cui al paragrafo 1), primo periodo, e ai paragrafi 2) e 3), valgono solo per le prestazioni dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e, limitatamente alle rendite, per l'assicurazione infortuni e malattie professionali.
Storico versioni
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