ConvenzioneTitolo IV

Art. 52

In vigore dal 19 set 1975
1) Le autorità competenti dei due Stati contraenti risolveranno direttamente, di comune accordo, tutte le controversie che sorgeranno in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione. 2) Nel caso che, per tale via non si arrivi ad una soluzione, la controversia sarà decisa mediante una procedura arbitrale, stabilita di comune accordo tra le autorità competenti dei due Stati contraenti. L'organo arbitrale dovrà risolvere la controversia secondo lo spirito e i principi fondamentali della presente convenzione. La sua decisione sarà obbligatoria e definitiva.
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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432#art-c-52

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