ConvenzioneTitolo IV

Art. 51

In vigore dal 19 set 1975
1) La riscossione o il recupero dei contributi dovuti ad una istituzione di uno Stato contraente può aver luogo sul territorio dell'altro Stato, secondo la procedura amministrativa con le garanzie e i privilegi applicabili alla riscossione o al recupero dei contributi dovuti all'istituzione corrispondente di questo ultimo Stato. 2) Le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel paragrafo precedente possono essere regolate, se necessario mediante apposito accordo, anche per quanto riguarda la procedura giudiziaria del recupero.
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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432#art-c-51

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