ConvenzioneTitolo IV

Art. 56

In vigore dal 19 set 1975
Per l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione non può opporsi la scadenza dei termini di prescrizione e di decadenza, se le domande necessarie sono presentate entro il termine di 2 anni dopo l'entrata in vigore della presente convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432#art-c-56

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