Convenzione›Titolo IV
Art. 57
In vigore dal 19 set 1975
1) La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile.
2) La presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui avverrà lo scambio degli strumenti di ratifica.
3) La presente convenzione è conclusa per la durata di un anno a partire dalla data in cui essa entrerà in vigore. Essa sarà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo denunzia che dovrà essere notificata almeno sei mesi prima della scadenza.
4) In caso di denuncia, le disposizioni della presente convenzione rimarranno applicabili ai diritti acquisiti, nonostante le disposizioni restrittive che le legislazioni dei due Stati contraenti potranno prevedere in caso di cittadinanza straniera o di residenza o soggiorno all'estero degli interessati.
5) I diritti in corso di acquisizione afferenti i periodi di assicurazione compiuti anteriormente alla data nella quale la presente convenzione cesserà di essere in vigore, saranno mantenuti in conformità ad accordi complementari.
FATTO in Roma, in duplice esemplare in lingua italiana, il giorno 10 del mese di luglio dell'anno 1974.
Per la Repubblica di San Marino Per la Repubblica italiana
Gian Luigi BERTI Aldo MORO
Visto, il Ministro per gli affari esteri
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