Convenzione

Art. 40

In vigore dal 19 set 1975
1) Il lavoratore occupato nello Stato contraente diverso da quello in cui risiede e che, tenuto conto di quanto previsto dall', soddisfa alle condizioni stabilite dalla legislazione del primo Stato, beneficia delle prestazioni previste da tale legislazione in caso di sospensione dell'attività lavorativa. 2) Le autorità e le istituzioni dei due Stati contraenti si presteranno la massima collaborazione per l'espletamento dei controlli relativi alla sussistenza dei requisiti per il beneficio delle prestazioni di cui al paragrafo precedente. 3) Le modalità per l'erogazione delle prestazioni di cui al paragrafo 1) verranno concordate nell'accordo amministrativo previsto dall'. 4) Gli Stati contraenti concordano di procedere, su proposta di uno di essi o di entrambi, ad un riesame delle disposizioni del presente articolo; ciascuno degli Stati contraenti, qualora, nonostante detto riesame, riscontri notevoli difficoltà in sede di applicazione delle disposizioni del presente articolo, può chiedere la soppressione delle medesime disposizioni.
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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432#art-c-40

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