Convenzione

Art. 36

In vigore dal 19 set 1975
1) Se la legislazione di uno Stato contraente subordina l'acquisizione, il mutamento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione l'istituzione che applica questa legislazione tiene conto a tale effetto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altro Stato contraente. 2) L'applicazione delle disposizioni contenute nel paragrafo precedente è subordinato alla condizione che l'interessato sia stato soggetto da ultimo alla legislazione al cui titolo le prestazioni sono richieste.
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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432#art-c-36

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