ConvenzioneTitolo IV

Art. 44

In vigore dal 19 set 1975
Le autorità competenti dei due Stati contraenti stabiliranno in un accordo amministrativo le disposizioni per l'applicazione della presente convenzione. Esse potranno, in particolare, stabilire disposizioni per evitare il cumulo delle prestazioni, per regolare la totalizzazione dei periodi e per organizzare il servizio dei pagamenti dei rimborsi e dei controlli dall'uno all'altro Stato contraente.
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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432#art-c-44

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Art. 44 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974. — Testo vigente | Portale Normativo