Art. 44
ConvenzioneTitolo IV

Art. 44

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In vigore dal 19 set 1975
Le autorità competenti dei due Stati contraenti stabiliranno in un accordo amministrativo le disposizioni per l'applicazione della presente convenzione. Esse potranno, in particolare, stabilire disposizioni per evitare il cumulo delle prestazioni, per regolare la totalizzazione dei periodi e per organizzare il servizio dei pagamenti dei rimborsi e dei controlli dall'uno all'altro Stato contraente.
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