Convenzione

Art. 29

In vigore dal 19 set 1975
Qualora un assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato adibito esclusivamente sul territorio di uno Stato contraente ad una attività suscettibile di provocare la malattia secondo quanto previsto dalla legislazione di detto Stato, si applica nei suoi confronti la legislazione di tale Stato, anche se la malattia si sia manifestata nell'altro. Ciò vale altresì in caso di aggravamento della malattia, sempre che l'assicurato non sia stato nel frattempo ulteriormente esposto al rischio specifico nel territorio dell'altro Stato.
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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432#art-c-29

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Art. 29 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974. — Testo vigente | Portale Normativo