Convenzione

Art. 27

In vigore dal 19 set 1975
L'istituzione competente è tenuta a rimborsare l'importo delle prestazioni in natura corrisposte per suo conto in virtù del paragrafo 1) dell', del paragrafo i) dell' e dell'. Le modalità per il rimborso saranno stabilite nell'accordo amministrativo previsto all' della presente convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432#art-c-27

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Art. 27 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974. — Testo vigente | Portale Normativo