Convenzione

Art. 22

In vigore dal 19 set 1975
Se, ai sensi dell' della presente convenzione, l'interessato matura un diritto a prestazioni a carico delle istituzioni di entrambi gli Stati contraenti e se la somma di queste prestazioni non raggiunge la pensione minima prevista dalla legislazione dello Stato in cui l'interessato ha la residenza anagrafica ed effettiva, l'istituzione competente di detto Stato concede in aggiunta l'importo necessario per raggiungere il suddetto minimo di pensione.
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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432#art-c-22

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