Convenzione
Art. 20
In vigore dal 19 set 1975
1) Le prestazioni che un assicurato o i suoi superstiti per i casi previsti all' della presente convenzione possono ottenere in virtù delle legislazioni dei due Stati contraenti, secondo le quali l'assicurato ha compiuto periodi di assicurazione, sono liquidate nel modo seguente:
a) l'istituzione di ciascuno dei due Stati contraenti determina, in base alla propria legislazione, se l'assicurato soddisfa alle condizioni richieste per aver diritto alle prestazioni previste da tale legislazione, tenuto conto della totalizzazione dei periodi previsti all'articolo precedente;
b) se il diritto è acquisito in virtù della precedente lettera a), detta istituzione determina l'ammontare teorico della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione, totalizzati secondo le modalità previste all'articolo precedente, fossero stati compiuti esclusivamente sotto la propria legislazione. Se in base a questa legislazione l'importo della prestazione è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione, tale importo è considerato come importo teorico di cui al presente paragrafo;
c) l'istituzione in questione stabilisce quindi l'importo effettivo della prestazione che essa deve all'interessato, in base all'importo teorico di cui al paragrafo precedente, secondo il pro-rata della durata dei periodi di assicurazione compiuti, prima della realizzazione del rischio, sotto la legislazione che essa applica, rispetto alla durata totale dei periodi di assicurazione compiuti, prima della realizzazione del rischio, sotto la legislazione dei due Stati contraenti.
2) Qualora, ai titolari di pensione erogata ai sensi degli , siano dovute, per le stesse categorie di familiari, in virtù delle legislazioni applicate dai due Stati contraenti, prestazioni destinate a compensare i carichi familiari, tali prestazioni vengono erogate solo dall'istituzione competente dello Stato in cui risiedono anagraficamente ed effettivamente i titolari di pensione, in base alla legislazione di tale ultimo Stato ed a completo suo carico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-07-26;432#art-c-20