ConvenzioneTitolo III

Art. 15

In vigore dal 19 set 1975
1) Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di entrambi gli Stati contraenti ha diritto a ricevere le prestazioni in natura per sè e per i propri familiari dall'istituzione del luogo di residenza e a suo carico. 2) Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di un solo Stato contraente nonché i suoi familiari, che risiedono nel territorio dell'altro Stato contraente, hanno diritto a ricevere dall'istituzione di questo Stato le prestazioni in natura alle quali avrebbero diritto in virtù della legislazione dello Stato debitore della pensione o della rendita. In caso di soggiorno nell'altro Stato contraente si applicano le disposizioni di cui all', paragrafo 1), lettera a). 3) Le prestazioni concesse al titolare di una pensione o di una rendita, come pure ai suoi familiari, ai sensi delle disposizioni del paragrafo 2), saranno rimborsate dalla istituzione competente, all'istituzione che le ha corrisposte.
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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432#art-c-15

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Art. 15 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974. — Testo vigente | Portale Normativo