ConvenzioneTitolo III

Art. 13

In vigore dal 19 set 1975
1) I lavoratori che soddisfano alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, tenendo conto eventualmente di quanto disposto dall', e a) il cui stato di salute necessita di ricovero ospedaliero urgente o di cure mediche immediate durante il soggiorno sul territorio dell'altro Stato contraente oppure b) che sono autorizzati dalla istituzione competente a recarsi sul territorio dell'altro Stato contraente per ricevervi delle cure adatte al loro stato beneficiano: i) delle prestazioni in natura corrisposte per conto della istituzione competente, da parte delle istituzioni del luogo di soggiorno, secondo quanto dispone la legislazione applicata da questa ultima istituzione, come se fossero ad essa affiliati, nei limiti della durata eventualmente stabilita dalla legislazione dello Stato competente; ii) delle prestazioni in denaro corrisposte dalla istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente, come se essi si trovassero sul territorio di tale Stato. 2) Le autorità competenti dei due Stati contraenti definiranno di comune accordo la portata del termine "cure mediche immediate" di cui al paragrafo 1), lettera a). 3) Le disposizioni del paragrafo 1) del presente articolo sono applicabili, per quanto riguarda il beneficio delle prestazioni in natura, ai familiari del lavoratore, ai lavoratori disoccupati nonché ai loro familiari.
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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432#art-c-13

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Art. 13 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974. — Testo vigente | Portale Normativo