ConvenzioneTitolo III

Art. 14

In vigore dal 19 set 1975
1) I lavoratori, in disoccupazione completa, diversi da quelli considerati nell' e che soddisfino alle condizioni di cui all', beneficiano, unitamente ai propri familiari, nello Stato in cui trasferiscono la propria residenza, delle prestazioni in natura secondo la legislazione da esso applicata per conto dell'istituzione dello Stato cui spetta l'onere dell'indennità di disoccupazione e per tutto il periodo di godimento di detta indennità. 2) I lavoratori di cui all' in disoccupazione completa beneficiano, unitamente ai propri familiari, durante il periodo in cui fruiscono dell'indennità di disoccupazione, delle prestazioni in natura previste dalla legislazione dello Stato in cui risiedono. L'onere delle prestazioni di cui al presente paragrafo sarà determinato nell'ambito degli accordi fra le istituzioni dei due Stati contraenti previsti dall', lettera a).
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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432#art-c-14

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