ConvenzioneTitolo II

Art. 9

In vigore dal 19 set 1975
1) Salvo quanto disposto dall', le disposizioni della lettera a) del paragrafo 2) dell' sono applicabili ai lavoratori di qualsiasi nazionalità occupati in uffici diplomatici o consolari o al servizio personale di agenti di tali uffici. 2) Tuttavia i lavoratori di cui al paragrafo precedente che siano cittadini dello Stato contraente rappresentato dall'ufficio diplomatico o consolare in questione possono optare per l'applicazione della legislazione di questo Stato. Il diritto di opzione può essere esercitato nuovamente ogni anno civile entro il 31 dicembre, per l'anno successivo.
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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432#art-c-9

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