Convenzione›Titolo I
Art. 3
In vigore dal 19 set 1975
1) La presente convenzione si applica ai lavoratori che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o di tutti e due gli Stati contraenti e che sono cittadini di uno degli Stati contraenti, oppure apolidi o profughi residenti sul territorio di uno degli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti.
2) Inoltre la presente convenzione si applica ai superstiti dei lavoratori che sono stati soggetti alla legislazione di uno o di tutti e due gli Stati contraenti, indipendentemente dalla cittadinanza di questi lavoratori, quando i loro superstiti siano cittadini di uno degli Stati contraenti, oppure apolidi o profughi residenti sul territorio di uno degli Stati contraenti.
3) La presente convenzione non si applica agli agenti diplomatici e consolari di carriera, nè ai dipendenti pubblici ed assimilati soggetti ai regimi speciali, fatta eccezione per i dipendenti pubblici e assimilati soggetti alla legge della Repubblica di San Marino n. 41 del 22 dicembre 1972.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-07-26;432#art-c-3